AGGIORNAMENTO AL 15 GENNAIO 2021
La valutazione nell’azione didattica
La valutazione costituisce uno dei fondamenti dell’azione dei docenti, una delle sfide più discusse e controverse. Fenomeno complesso è l’apprendimento ed altrettanto lo è il valutare: occorre uno sguardo olistico, capace di cogliere un processo educativo e di apprendimento, senza tralasciare alcuni strumenti concettuali fondamentali.
I momenti valutativi si possono riassumere così:

  1. Definire l’oggetto della valutazione (ossia individuare obiettivi e criteri)
  2. Rilevazione dei dati (il più oggettivamente possibile)
  3. Interpretare i dati, ovvero formulare un giudizio
  4. Comunicare la valutazione (all’alunno, ai colleghi, alla famiglia, ecc.)
  5. Progettare nuovamente per aprire nuovi percorsi nella didattica

Come è evidente, la valutazione non può prescindere da un aspetto progettuale dell’azione del docente che, in fase di ideazione dell’attività didattica deve individuare gli oggetti propri della valutazione.
Nel tempo il focus della valutazione è cambiato: da una funzione sommativa si è passati ad individuare altre azioni, nella prospettiva formativa della valutazione, sia per il docente che per lo studente. Il focus principale oggi è legato allo sviluppo del processo educativo, inserito nella relazione di insegnamento/apprendimento tra docente/alunno.
Allo stesso modo il giudizio non può essere una mera sommatoria, ma deve raccogliere più informazioni possibili per poter rilevare la distanza tra gli obiettivi prefissati dal docente e i traguardi conquistati effettivamente dallo studente. L’attuale ricerca docimologia consiglia di andare oltre al singolo voto, per cercare di definire meglio questi traguardi attraverso “aggettivi, profili o in forma discorsiva, in vista di un rilancio del processo formativo”[1].
 
Mettere al centro lo studente
Questo mettere al centro lo studente, si configura oggi come una valutazione in prospettiva ermeneutica, cioè capace di mobilitare il soggetto verso nuovi livelli di apprendimento, partendo da quello iniziale dello studente, in un’ottica di personalizzazione.
L’attività della valutazione non è più dunque un momento determinato in modo preciso dal punto di vista temporale o didattico, ma diviene un “continuum” nel processo educativo stesso[2].
Se tutto questo è fondamentale per le discipline scolastiche, lo è anche per l’IRC che si inserisce nel quadro delle finalità della scuola, per promuovere competenza negli alunni.
In quanto disciplina scolastica l’Irc prevede una regolare valutazione ma per alcuni aspetti questa si differenzia da quella delle altre discipline. Tra le peculiarità, un aspetto che stona nel documento di valutazione degli alunni è il divieto di voto numerico.
Il divieto di voto deriva dalla legge 824/30 che all’art.4 aveva stabilito che in “in luogo di voti ed esami (per l’irc – ndr) viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica”. Questa formula è stata recepita nel Testo Unico del 1994 (art. 309, c.4).
Il divieto di voto non ha mai costituito una sostanziale differenza nella scuola dell’obbligo, ove erano in vigore i giudizi (dalla legge 517/1977).  Le legge 169/2008 ha però ripristinato il voto numero anche nel primo ciclo di istruzione, rendendo nuovamente evidente la diversità di valutazione dell’Irc. Il diverso codice comunicativo della valutazione viene riconfermato dal Dpr 122/09 che lascia intendere delle possibilità di modifica ma di fatto non le mette in atto, dichiarando che la valutazione dell’Irc è ancora “espressa senza attribuzione di voto numerico”.
Posizione che viene conferma anche dal D.lvo 62/2017 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, afferma cheper le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e’ resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti” (art.2 c.7).
 
La normativa
Come si evince la normativa parla chiaramente di un giudizio ma quali aggettivi debbano essere utilizzati non vengono riportati in nessuna norma [3]
In passato la Cm 20/64 aveva consolidato l’uso di quattro aggettivi (scarso, sufficiente, molto, moltissimo). Con l’autonomia è stato attribuito alle singole istituzioni scolastiche il compito di individuare i criteri di valutazione da applicare, per individuare “le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale” (Dpr 75/99, art.4, c.4).
Detto ciò, da va sè che spetta alle singole scuole definire con apposita delibera del collegio docenti la scala dei giudizi da applicare. Nella prassi la scala più diffusa è quella che era in uso fino a poco tempo fa nella scuola primaria, ovvero attraverso cinque livelli di merito: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. Ovviamente, per uniformità, la stessa scala di valori dell’Irc deve essere applicata alla valutazione della attività alternative.
Questa scala di giudizi, dopo l’applicazione della legge 169/08 ha creato non poche difficoltà di interpretazione. Gli alunni e le famiglie ricevevano una diversa valutazione tra le discipline, valutate con un voto numerico da 1 a 10 (dei quali usualmente vengono utilizzati solo i voti da 4 a 10, utilizzando così 7 livelli) e quella dell’Irc che riportava i giudizi da Non sufficiente a Ottimo (con 5 livelli).
Il 4 dicembre scorso è stata pubblicata l’Ordinanza n. 172 dal titolo “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”. Questa norma individua un nuovo apparato valutativo oltre al voto numerico ed introducendo il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa.
 
I livelli di apprendimento
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

  • Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
  • Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
  • Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
  • In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.
L’intento che muove questo cambiamento è quello di riuscire a cogliere il processo di apprendimento in tutte le sue sfaccettature, evitando eccessive semplificazioni. Secondo quanto riportato, il voto non può esprimere tutte le complessità ma è necessariamente una sintesi. La nuova declinazioni per obiettivi vuole cogliere i livelli dell’alunno nei processi fondanti della disciplina.
E l’IRC?

L’Ordinanza di cui sopra esclude l’IRC, poiché afferma che “La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione” (art.3, c.8).
Tale affermazione, però, entra in contrapposizione con le norme esplicitate precedentemente, in quanto l’unico vincolo di legge per la valutazione dell’Irc è il divieto di voto numerico; quindi, qualsiasi giudizio verbale è lecito,  purchè espresso in modo sintetico e globale.
Di fronte a questo, il docente di IRC può proporre al Collegio Docenti di adeguare la scala dei giudizi della disciplina. Ovviamente tale adeguamento rimarrebbe per ora solo formale, in quanto nella nuova prospettiva valutativa non si intende dare un giudizio sintetico ma un insieme di obiettivi correlati ai livelli indicati precedentemente.
Va da sè che, se per tutte le discipline della scuola primaria il docente non deve più esprimere un singolo voto riassuntivo, che – a detta dell’Ordinanza e delle Linee Guida non è esplicativo in riferimento ai livelli raggiunti dal singolo studente – anche l’IRC dovrebbe arrivare ad avere una declinazione di obiettivi/livelli, sintetizzati da un giudizio finale.
Tale adeguamento del giudizio dell’Irc a quello delle altre discipline è dunque auspicabile, in modo da avere una continuità valutativa e una più immediata comunicazione dei livelli di apprendimento, in un orizzonte di sviluppo delle competenze dell’alunno.
Dare una valutazione formativa per giudizi chiari ed espliciti, unitari tra tutte le discipline, potrebbe semplificare la valutazione e la comunicazione dei risultati di apprendimento, nell’ottica di sviluppare competenze trasversali.
 
 
NOTE
[1] Cfr D. Maccario, Il paradigma docimologico: prospettive, tecniche, strumenti., in P. Rivoltella, P. Rossi, L’agire didattico. Manuale per insegnanti, ed. La Scuola, 2017
[2] Cfr. L. Giannandrea, La valutazione. Il paradigma ermeneutico: prospettive, tecniche, strumenti. in P. Rivoltella, P. Rossi, L’agire didattico. Manuale per insegnanti, ed. La Scuola, 2017
[3] Cfr S. Cicatelli, Prontuario Giuridico IRC, ed. Queriniana, 2020